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Il 3 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare una bozza di Decreto contenente un primo pacchetto di interventi di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi e di tutela dell’ambiente che semplifica le procedure inerenti i controlli per la prevenzione degli incendi e per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio.
Grazie al regolamento risulteranno semplificati i seguenti procedimenti amministrativi nel settore della prevenzione incendi e nel settore delle autorizzazioni ambientali:
– richiesta del parere di conformità sul progetto
– certificato di prevenzione incendi
– rinnovo del certificato di prevenzione incendi
– registro dei controlli
– autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
– documentazione di impatto acustico
Il regolamento suddivide le attività sottoposte a controllo dei VV.F. in tre categorie (A, B, C), per le quali è prevista una disciplina differenziata in funzione al rischio. In particolare:
Categoria A – attività a basso rischio e standardizzate: viene eliminato il parere di conformità sul progetto. Si potrà avviare direttamente l’attività tramite SCIA; il controllo con sopralluogo sarà effettuato a campione entro 60 gg. Sarà rilasciata, su richiesta, copia del verbale della visita tecnica.
Categoria B – attività a medio rischio: il parere di conformità dovrà essere rilasciato entro 60 gg, trascorsi i quali si potrà avviare l’attività tramite SCIA; il controllo con sopralluogo sarà effettuato a campione entro 60 gg. Sarà rilasciata, su richiesta, copia del verbale della visita tecnica.
Categoria C – attività ad elevato rischio: il parere di conformità dovrà essere rilasciato entro 60 gg, trascorsi i quali si potrà avviare l’attività tramite SCIA. Il sopralluogo sarà effettuato entro 60 gg. E verrà rilasciato il C.P.I.
È previsto il blocco dell’attività in assenza dei requisiti di sicurezza richiesti.
Lo schema di decreto prevede infine il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una dichiarazione del titolare delle attività (da inviare ai Vigili del Fuoco) che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da documentazione tecnica.
La bozza di regolamento non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante per le quali rimane l’obbligo della presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto 334/99.

Fonte: http://www.acca.it

 

Procedimento automatico, SCIA e prevenzione incendi. In vigore le nuove procedure dal 29 marzo 2011

Il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 definisce il “Nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)” e sostituisce il DPR n. 447 del 1998 entrando in vigore in momenti diversi:

il 29 marzo 2011 per i capi l, II, III, V e VI;
il 30 settembre 2011 per il capo IV.

Il nuovo Regolamento stabilisce che i Comuni devono esercitare le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, affidando l’intero procedimento ad un’unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per l’autorizzazione finalizzata alla realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.

I Comandi dei VV.F., come tutte le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune che sono interessate dal procedimento, non possono trasmettere al richiedente nessun tipo di atto o comunicazione e sono tenute a trasmettere tutto al SUAP dandone comunicazione al richiedente.
Il regolamento è stato strutturato sulla distinzione tra due procedimenti:

Procedimento Automatizzato: fondato sulla SCIA, che entra in vigore il 29 marzo 2011.
Procedimento Ordinario: riguardante gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA, che entra in vigore il 30 settembre 2011.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ritenuto opportuno emanare la Circolare n. 3791 del 24 marzo 2011 contenente le modalità applicative per il Procedimento Automatizzato.

Dal 29 marzo 2011 gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa soggetti a SCIA devono essere presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica e con gli standard previsti dal DPR 160/10.

La Circolare individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 16/02/82, per le quali è consentito il Procedimento Automatizzato (la SCIA). Per gli interventi di prevenzione incendi non soggetti a SCIA, che presuppongono un giudizio tecnico-discrezionale dell’organo di controllo (ad esempio attività non normate, attività particolarmente complesse, procedure secondo l’approccio ingegneristico, deroghe), continuano ad utilizzarsi in via transitoria le disposizioni del D.P.R. 447/1998 e s.m.i., sino all’entrata in vigore del Procedimento Ordinario di cui al Capo IV del regolamento SUAP, ossia il 30 settembre 2011.

Relativamente al Procedimento Automatizzato, il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta che autorizza l’impresa ad iniziare l’attività. Inoltre il SUAP trasmetterà, sempre per via telematica, la segnalazione e i relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali.
Gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco, nella sezione prevenzione incendi on-line; le estensioni ammesse dei file da allegare sono:

JPG;
PDF;
DWF.

Le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it”, oppure attraverso la PEC del SUAP.

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