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Orientamento per la progettazione delle scale
Scale comuni e ad uso pubblico: le scale dovranno presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. La larghezza netta delle rampe non può essere inferiore a 120 cm; il valore
massimo dell’alzata sarà di cm 18; il valore minimo della pedata dovrà essere di cm 30. In ogni
caso il valore di una pedata al netto di sormonti, sommato al doppio del valore dell’alzata, dovrà
risultare di un valore compreso tra 62 e 64 cm (Legge 13/89). Dopo 10 gradini le rampe dovranno
essere interrotte con un pianerottolo di riposo avente dimensione minima di 120×120 cm.
Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata
del gradino sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno
(Decreto 16 maggio 1987 n° 246)
Per scale di piccoli uffici, negozi o piccole realtà produttive, purché ad uso esclusivo del personale
interno, si consiglia il dimensionamento previsto dalla normativa UNI per le scale ad uso “privato
principale” però con larghezza minima della rampa di cm 90 oppure, scale a chiocciola avente
diametro minimo di cm 200. In ogni caso, viste le molteplici interpretazioni degli svariati enti
preposti, converrà preventivamente farsi rilasciare autorizzazione scritta per il dimensionamento
delle scale e dei loro accessori.
Scale per abitazioni: Come per le scale comuni e ad uso pubblico, le scale a rampa interne alle
abitazioni private dovranno rispettare la regola secondo cui, il valore di una pedata al netto di
sormonti sommato al doppio del valore dell’alzata, dovrà risultare di un valore compreso tra 62 e 64
cm, ma con valore minimo netto di pedata pari a cm 25. La larghezza minima delle rampe dovrà
essere di cm 80. Non v’è obbligo d’interporre pianerottoli di riposo e nel caso di scale con cambio
di direzione (configurate ad “L” oppure a “C”), sono ammessi gradini a ventaglio (piè d’oca), in
numero massimo di 3, purché mantengano il valore minimo netto della pedata pari a cm 25 in
mezzeria al gradino.
La dimensione minima per le scale a chiocciola dovrà essere di cm 160; il valore netto, minimo
della pedata in mezzeria al gradino, dovrà essere di cm 22. E’ impossibile realizzare scale a
chiocciola fino al diametro 160 con alzata inferiore ai 20,5 cm perché non risulterebbe sufficiente
l’altezza di passaggio per la testa, una volta percorso l’angolo giro. E’ altresì importante chiarire
che laddove sia prevista una scala a chiocciola, debba potersi anche realizzare una scala costruita a
giorno, quindi a rampe, in quanto è dimostrabile la maggior comodità d’utilizzo.
Per scale ad uso “secondario”, quindi colleganti vani abitativi con vani non soggetti all’abitabilità
quali solai, ripostigli, cantine ecc. la larghezza della scala potrà essere ridotta a cm 60 ed il valore
minimo della pedata netta potrà essere ridotto a cm 22. Le scale a chiocciola sono ammesse con
diametro minimo di cm 120.
Con delibera dell’Asl di Como n° 219 del 24 Aprile 2008 le scale interne a giorno per le abitazioni,
a prescindere dalla destinazione d’uso dei locali, dovranno avere larghezza minima di cm 90 con
alzata massima 18 cm mentre le dimensioni delle scale a chiocciola dovranno avere diametro
minimo di cm 160. E’ quindi sempre conveniente in caso di costruzione o ristrutturazione, prima di
realizzare il foro in soletta, informarsi relativamente al Regolamento edilizio d’igiene vigente
presso il Comune oggetto dell’intervento.
E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e, comunque, la distanza fra i
punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà
essere inferiore a m.0,50 e nel caso di apertura verso il vano scala di cm. 100.
Ringhiere, balaustre, parapetti: Le ringhiere (protezioni inclinate), sulle scale devono avere
altezza minima dalla punta del gradino di cm 90 per le case di abitazione e di cm 100 per le scale
comuni o ad uso pubblico. Le balaustre orizzontali a protezione dei fori, dovranno avere altezza
minima di cm 100. Parapetti e strutture di protezione oltre il secondo livello fuori terra dovranno
avere altezza non inferiore a cm. 110. In ogni caso le differenze di quote accessibili aventi altezze
superiori ai cm 50 dal piano di calpestio, dovranno essere protette da parapetti di altezza non
inferiore ai cm. 100.
Ringhiere e parapetti, fermo restando che debbano garantire sufficiente resistenza agli urti,
dovranno risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm.10. Per parapetti in ferro battuto
o comunque costituiti da elementi longitudinali, si dovranno apportare tutti gli accorgimenti tecnici
atti ad impedire l’arrampicamento dei bambini. E’ pertanto consigliabile arretrare il corrimano
rispetto all’asse della balaustra verso il piano di calpestio di almeno 15 cm
I corrimano posti su ringhiere e balaustre devono essere facilmente impugnabili e realizzati con
materiali resistenti e non taglienti. Le scale di uso pubblico dovranno essere dotate di corrimano su
entrambi i lati. Nel caso necessitasse un ulteriore corrimano per luoghi spesso frequentati da
bambini, questo andrà posto ad una altezza di cm 75. I corrimani a muro dovranno rimanere
distanziati dalla parete di cm 4.

Legislazione Scale

  • Legge 9 gennaio 1989 n. 13
  • D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Regolamento di attuazione della L. 13/89
  • UNI 10803:1999 Scale prefabbricate – Terminologia e classificazione
  • UNI 10804:1999 Scale prefabbricate – Rampe di scale a giorno – Dimensioni e prestazioni meccanicheUNI 10805:1999 Ringhiere, Balaustre e Parapetti – Determinazione della resistenza meccanica di colonne e colonne piantoneUNI 10806:1999 Ringhiere, Balaustre o parapetti prefabbricati – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuitiUNI 10807:1999 Ringhiere, Balaustre o parapetti prefabbricati – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici
    UNI 10808:1999 Ringhiere, Balaustre o parapetti prefabbricati – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli
    UNI 10809:1999 Ringhiere, Balaustre o parapetti prefabbricati – Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove
    UNI 10810:1999 Scale prefabbricate – Rampe di scale a giorno – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti
    UNI 10811:1999 Scale prefabbricate – Rampe di scale a giorno – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici
    UNI 10812:1999 Scale prefabbricate – Flessione dei gradini – Metodo di prova
    UNI 10959:2001 Scale prefabbricate – Scale a chiocciola – Resistenza meccanica ai carichi
    UNI 10961:2001 Scale prefabbricate – Controllo ed etichettatura
    UNI 11017:2002 Scale prefabbricate, ringhiere, balaustre e parapetti – Ruoli, compiti e responsabilità nella posa in opera
    UNI 11019:2002 Scale prefabbricate – Requisiti aggiuntivi per garantire la compatibilità con l’installazione di impianti servo scala

Estratti dalle norme attualmente in vigore circa la costruzione, l’installazione e l’eventuale collaudo delle scale. La discontinuità nella numerazione degli articoli e dei commi di alcune leggi riportate, deriva dall’eliminazione degli argomenti non strettamente pertinenti.

Legge 9 gennaio 1989 n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Regolamento di attuazione della L. 13/89
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pibblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art.1. – Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai i punti precedenti.

Art.4.- Criteri di progettazione per l’accessibilità

4.1.10) Scale – Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
6) le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).

Art. 8. – Specifiche funzionali e dimensionali

8.0.1)
Modalità di misura

Altezza parapetto – Distanza misurata in verticaledal lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio
Altezza corrimano – Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio
Altezza parapetto corrimano scale – Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

8.1.10)
Scale – Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala. .

gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°~80°.
In caso di disegno discontinuo, l’aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino.

Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel caso in cui sia opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.
Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.

Tabella 1.4 – Carichi d’esercizio

N.

Locale

Carico

kg/m2

kN./m2

5

Balconi e scale per edifici di abitazione
per edifici pubblici e scolastici

400
500

4,00
5,00


UNI 10803 gennaio 1999
Scale prefabbricate – Terminologia e classificazione

1. Scopo e campo di applicazione

La  norma definisce in termini funzionali le scale prefabbricate ed i relativi componenti e ne identifica le tipologie costruttive in funzione della loro configurazione. La  norma si applica alle scale prefabbricate di legno, metallo e/o relative combinazioni. Sono escluse le scale prefabbricate di calcestruzzo.

2. Termini e definizioni

Vedere la pagina terminologia

3. Classificazione morfologica

Le scale prefabbricate sono  suddivise, in funzione della loro morfologia, nelle seguenti famiglie:
Scale a giorno: struttura portante inclinata costituente il piano di appoggio dei gradini, con rampe lineari.
    -scale a giorno con pianerottolo e rotazione delle rampe (il cambiamento di direzione tra le rampe è ottenuto       con l’interposizione di un pianerottolo)
    -scale a giorno con gradini a ventaglio e rotazione delle rampe(il cambiamento di direzione tra le rampe é ottenuto con l’interposizione di un ventaglio a 2 o 3 gradini)
    -scale a giorno diritte (senza pianerottoli o ventagli e senza rotazione delle rampe)
    -scale a giorno diritte con forte pendenza (scale cosidette alla marinara, con gradini sfalsati)
Scale a chiocciola: sviluppo verticale intorno ad un asse portante
        -scale a chiocciola a pianta circolare
        -scale a chiocciola a pianta quadrata
        -scale a chiocciola a pianta ellittica

4. Classificazione in funzione della destinazione d’uso.

La legge13/89 suddivise le scale in due gruppi, uso pubblico e uso privato.
La norma 10803 suddivide l’uso privato in principale e secondario:
    -uso privato principale, collegamento principale tra vani ad abitabilità completa
    -uso privato secondario, collegamento secondario con vani non abitabili, ovvero secondo collegamento in caso di uso privato principale (ovvero, presenza di due scale, di cui una principale e l’altra secondaria)

UNI 10804 gennaio 1999
Scale prefabbricate – Rampe di scale a giorno – Dimensioni e prestazioni meccaniche

1. Scopo e campo di applicazione

La norma stabilisce le caratteristiche dimensionali e le prestazioni meccaniche delle scale prefabbricate, definite dalla UNI 10803, in funzione della loro destinazione d’uso e dell’ambiente di installazione (sia interno che esterno).
La norma si applica alle scale prefabbricate di legno, di metallo, e/o relative combinazioni. Sono escluse le scale prefabbricate di calcestruzzo.

3. Caratteristiche dimensionali

3.1 Dimensionamento dei gradini delle scale a giorno

3.1.1 Gradini rettilinei

Pubblico1) Privato principale1) Privato secondario2)

Larghezza minima di passaggio utile3), in mm

1200 800 600
Pedata minima3), in mm 300 250 220
Rapporto alzata/pedata 2A+P=620÷640 2A+P=620÷640 2A+P=600÷660
1) Ogni rampa deve avere un numero massimo di 15 gradini
2) E’ possibile avere alzate tamponate solo con pedate > 250 mm
3) Come definite dalla UNI 10803

3.1.2 Gradini di raccordo tra rampe rettilinee

Destinazione d’uso

Criterio di dimensionamento

Pubblico1) Pianerottoli quadrati di lato uguale a quello della larghezza della rampa e pianerottoli rettangolari di lato doppio
Privato principale1)2) Pianerottoli o gradini a ventaglio a 45°, 30° e 22°30′, ecc.
Privato secondario2) Pianerottolo o gradini a ventaglio a 45°, 30° e 22°30?, ecc.
1) In caso di pianerottolo intermedio a rampe conseguenti senza cambiamento di direzione, la misura del pianerottolo deve essere maggiore od uguale a 620+P (lunghezza del passo in piano + una pedata)
2) Ad una distanza di 300 mm dal lato interno del passaggio utile, deve essere garantita la pedata minima di cui al prospetto 1.

3.1.4  Casi particolari
Gradini diversi da quelli descritti sono ammessi solo con funzione di invito ad inizio rampa, oppure  con funzione di aggiustamento a fine rampa, ma, in quest’ultimo caso, solo se di pedata superiore e solo se posti a filo col solaio di arrivo.
Le alzate devono essere tutte uguali, tranne la prima, che può essere diversa, mo solo se più bassa.

3.2 Dimensionamento dei gradini per le scale a chiocciola.

Pubblico Privato principale Privato secondario
Larghezza minima di passaggio utile Non ammesso dalla legislazione vigente
(L. 13/89 e DM 236 del 6/89)
700 500
Angolo minimo del gradino 22°30′ 30°
Alzata massima in mm 240 240

(…)

UNI 10810 gennaio 1999
Scale prefabbricate – Rampe di scale a giorno – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti.

UNI 10811 gennaio 1999
Scale prefabbricate – Rampe di scale a giorno – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici.

UNI 10812 gennaio 1999
Scale prefabbricate – Flessione dei gradini – Metodo di prova.

Le ultime tre norme indicano criteri, metodi e tecniche per le prove di carico e di resistenza delle scale prefabbricate.

COMUNE DI FIRENZE
Regolamento dell’edilizia

- approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 442 del 19 Aprile 1999,

- modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 346 del 26 giugno 2000,
n. 214 del 9 luglio 2001, n. 41 del 08/04/2002, n. 66 del 18 luglio 2005

CAPITOLO XII : REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

Art. 116. -- Scale (modificato con del. C.C. 346/00)
116.1 Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ri-strutturazione
urbanistica, debbono essere dotati di almeno una scala di di-mensioni e caratteristiche
regolamentari.
116.2 Quando la superficie coperta di un piano sia superiore a mq. 400, le scale de-vono essere in
numero tale che ciascuna di esse non serva superfici superiori a mq. 400.
116.3 Nel caso di edifici per abitazione il limite di cui al comma precedente può es-sere elevato a
mq. 600 limitatamente ai primi due piani fuori terra (piani ter-reno e primo).
116.4 Le unità immobiliari di edifici per abitazione con più di due piani fuori terra, fatta eccezione
per gli alloggi duplex, devono avere almeno un accesso da una scala del tipo chiuso.
116.5 In tutti i tipi di intervento, compresi quelli sul patrimonio edilizio esistente, si applicano
inoltre le ulteriori norme di cui ai commi seguenti.
116.6 Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare le
seguenti caratteristiche :
— larghezza non inferiore a ml. 1,20;
— andamento regolare, con rampe rettilinee, prive di ventagli o altri artifizi su-scettibili di renderne
disagevole l’uso;
— gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata co-stanti per l’intero
sviluppo della scala;
— pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia
essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;
— pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli di
arrivo mai inferiori a ml. 1,30;
— parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00 (misurata al centro della pe-data) e di conformazione
tale da risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm. 10;
— corrimano su almeno un lato della scala, nel caso di rampe di larghezza fino a ml. 1,80, e su
ambedue i lati per rampe di larghezza superiore.
Può essere fatta eccezioni alle prescrizioni di cui sopra solo nel caso di scale in esubero rispetto alla
dotazione minima comunque prescritta. In tutti i casi in cui l’intervento sia soggetto alla normativa

TECNOSCALA s.a.s. di Roncoroni S. & C. – 22073 FINO MORNASCO (CO) – Via Garibaldi, 160
Tel +39-031-92.71.88 – Fax +39-031.88.17.66 – P.I. 02211120130 – www.tecnoscala.it - mailto:info@tecnoscala.it

vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, le scale dovranno inoltre rispettare
le ulteriori prescrizioni impartite dalle relative norme tecniche.
116.7 Le scale comuni di tipo chiuso devono, in genere, essere dotate di aereazione naturale diretta.
Esse possono esserne prive solo nei casi in cui ciò sia am-messo dalla normativa vigente in funzione
del tipo o della dimensione dell’edi-ficio, nonchè della sua destinazione.
116.8 Non è mai ammesso conseguire i livelli di aereazione ed illuminazione pre-scritti dal presente
Regolamento per i vari tipi di locali mediante aperture rea-lizzate su pozzi scale comuni di tipo
chiuso, anche quando questo risultino aereati ed illuminati direttamente.
116.9 Le scale interne a singole unità immobiliari devono presentare le seguenti ca-ratteristiche :
— larghezza non inferiore a ml. 0,80;
— gradini regolari, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala;
— pedata non inferiore a cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia
essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;
— pianerottoli intermedi e di arrivo di profondità non inferiore alla larghezza della rampa;
— parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90 (misurata al centro della pe-data).
Le prescrizioni del presente comma non si applicano alle scale per l’accesso a vani tecnici o a locali
non abitabili come definiti al successivo art. 121.3.

CAPITOLO XIII : REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE

Art. 128. -- Soppalchi
128.1 Ai fini del presente Regolamento si definisce come soppalco il locale ricavato nell’altezza di
un vano principale, con almeno un lato aperto sul vano mede-simo.
128.2 La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale libera
dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità pre-scritte dal presente Regolamento.
128.3 I soppalchi che siano destinati ad abitazione permanente debbono rispondere alle
caratteristiche prescritte dal presente Regolamento per tale tipo di locali. In tal caso la verifica dei
requisiti di aereazione ed illuminazione può essere operata considerando complessivamente le
superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia.
128.4 I soppalchi che siano destinati ad abitazione non permanente e debbono avere altezza minima
non inferiore a ml. 1,70 ed altezza media non inferiore a ml. 2,20.
128.5 Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a ml. 2,40.
128.6 I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90.
128.7 Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di
soppalchi con caratteristiche diverse a quelle prescritte nei commi precedenti, a condizione che
l’intervento non ne preveda l’ampliamento e che comunque non comporti peggioramento della
situazione preesistente.

COMUNE DI PISA

Regolamento Edilizio

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 94 del 15 settembre 1998.

In vigore dal 16 novembre 1998.

PRIMA PARTE – INTERVENTI E DEFINIZIONI

ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI – REQUISITI DEGLI EDIFICI

ART. 2.18 SCALE ESTERNE

Ai soli fini del computo della superficie coperta, la proiezione sul terreno di scale esterne deve

essere considerata al 50% quando esse siano completamente aggettanti dal fabbricato e di larghezza

non superiore a ml. 1,20.

Deve essere invece computata per intero, in questo caso anche nel computo del volume, quando:

l’aggetto supera ml. 1,20;

si tratti di scale esterne con strutture sovrastanti (tettoie, pensiline) o laterali;

siano costituite da due rampe affiancate;

la scala raggiunga piani superiori al primo;

sia superato un dislivello dal piano di campagna in corrispondenza dell’avvio della scala

superiore a ml. 3,80.

Costituisce superficie coperta al 100% la proiezione sul piano orizzontale delle scale esterne, anche

aperte, a doppia rampa, che non siano configurabili come scale di sicurezza, introdotte a servizio di

edifici esistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarli a specifiche e

documentate prescrizioni normative in materia di sicurezza e purché non necessarie anche come

scale ordinarie.

Le scale di sicurezza esterne come di seguito individuate non sono computate agli effetti della

superficie coperta e del volume, mentre lo sono agli effetti della determinazione della superficie

permeabile.

ART. 2.19 SCALA DI SICUREZZA

È definita scala di sicurezza la struttura di collegamento verticale, interna od esterna al fabbricato,

necessaria ed obbligatoria per consentire l’utilizzazione del fabbricato stesso in relazione alle norme

prescrittive vigenti.

Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla sua qualificazione, quali le canne di

aerazione ed i vani filtro provvisti di porte tagliafuoco.

Se esterna al fabbricato, aperta e non necessaria anche ai fini della rispondenza alle prescrizioni del

TECNOSCALA s.a.s. di Roncoroni S. & C. – 22073 FINO MORNASCO (CO) – Via Garibaldi, 160

Tel +39-031-92.71.88 – Fax +39-031.88.17.66 – P.I. 02211120130 – http://www.tecnoscala.it – mailto:info@tecnoscala.it

Regolamento Edilizio, non è valutata agli effetti della superficie coperta e del volume, ma solo agli

effetti della superficie occupata.

ART. 28 SCALE

ART. 28.1 DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli edifici pluripiano debbono essere dotati di almeno una scala se la superficie lorda del piano

da servire è inferiore o uguale a mq. 400 e di scale aggiuntive per ogni ulteriore superficie di mq.

350, o frazioni di superfici lorde del piano, oltre alle eventuali scale di sicurezza esterne.

Il numero minimo di scale richiesto deve essere ricavato all’interno dell’edificio o anche all’esterno,

purché, in questo caso la scala non ecceda la superficie coperta ed il volume massimo consentiti e

nel rispetto delle distanze previste dalle N.T.A. del P.R.G.

Le rampe e i pianerottoli degli edifici condominiali, degli edifici a destinazione direzionale,

commerciale, turistica, artigianale e industriale, devono avere una larghezza utile non inferiore a ml.

1,20, al netto dei corrimano.

Le rampe delle scale devono:

1) essere attrezzate con corrimano continuo su entrambi i lati ed eventualmente anche centrale

quando la larghezza netta della rampa superi m. 1,50;

2) avere una larghezza minima delle piattaforme di distribuzione, anche se servite da un solo

ascensore di m. 1,50;

3) non devono comprendere più di 12 pedate di seguito senza un pianerottolo;

4) l’inizio ed al termine di ogni rampa devono essere segnalati da una striscia di materiale profonda

almeno 40 cm e con larghezza pari a quella delle scale, che si distingua da quello del resto della

pavimentazione per il trattamento superficiale impiegato, in modo da permettere anche al non

vedente il riconoscimento dell’inizio e della fine della scala.

I pianerottoli di arrivo, qualora servano anche vani ascensore, debbono avere larghezza minima di

ml. 1,50, per un tratto ampio almeno ml. 1,50, in asse con l’uscita dell’ascensore.

Le alzate dei gradini non devono avere altezze superiori a cm. 18 e devono essere calcolati secondo

la formula 2A + P = cm. da 63 a 67 (A = alzata; P = pedata); i gradini devono avere, qualunque sia

la loro forma, la larghezza minima di cm. 30 in corrispondenza dell’asse di percorrenza (cm. 35

dall’imposta interna).

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di ml. 1,00 ed

essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.

Per le rampe e i pianerottoli di accesso a singole unità residenziali e interne alle unità per servizio di

vani abitati è consentita una larghezza minima di ml. 1,00, riducibile a m.0,70 nel caso che la scala

sia a giorno.

Nei nuovi edifici sono ammesse scale a chiocciola solo per accedere a vani accessori. Negli edifici

esistenti ne è consentito l’utilizzo per l’accesso a vani abitabili purché il gradino abbia larghezza

non inferiore a cm 60, alzata non superiore a cm 25 e pedata mediana non inferiore a cm 21.

ART. 28.2 PRESCRIZIONI ULTERIORI PER EDIFICI CONDOMINIALI

Le scale degli edifici condominiali che servono più di due piani fuori terra, compreso il piano

terreno, debbono essere ventilate ed illuminate direttamente dall’esterno con parti finestrate apribili

di superficie non inferiore, ad ogni piano, a 1/10 della superficie del vano scala.

Le scale poste a servizio dei piani superiori al secondo piano fuori terra, possono essere illuminate

anche mediante lucernario della superficie non inferiore a 1/4 di quella del vano scala e munito di

apertura atta a garantire la ventilazione diretta dall’esterno.

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